Sospensione mutuo per Coronavirus
Sospensione mutuo per Coronavirus: il Decreto “Salva-Italia” allarga la platea di soggetti che possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi.
Sospensione del mutuo: COS’E’?
La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Tale Fondo permette ai soggetti che hanno stipulato un mutuo per l’acquisto della prima casa di poter sospendere il pagamento delle rate del mutuo in casi particolari che riducano il reddito.
Sospensione del mutuo: CHI può chiederla?
Gli ultimi decreti legge adottati per contrastare le conseguenze del Covid-19 hanno ampliato la platea dei soggetti che possono usufruire del suddetto fondo. I soggetti che possono sospendere il pagamento delle rate sono i seguenti:
- dipendenti
- lavoratori para-subordinati
- autonomi
- liberi professionisti
QUANDO chiederla?
Se sei tra i soggetti elencati sopra puoi aderire al suddetto fondo nei seguenti casi:
- perdita del rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) fino al momento di presentazione della domanda di sospensione.
- perdita del rapporto di lavoro parasubordinato, da parte dell’intestatario del mutuo, fino al momento di presentazione della domanda di sospensione.
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
- nei casi di lavoratori autonomi e liberi professionisti, una riduzione superiore a 1/3 del fatturato del primo trimestre 2020 rispetto all’ultimo trimestre 2019. Il calo del fatturato deve essere una conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in seguito alle disposizioni di adottate per l’emergenza Coronavirus
- comparsa di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell’intestatario del mutuo.
Attenzione, per poter aderire alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, le precedenti ipotesi devono verificarsi almeno un anno dopo la stipula del mutuo.
Presupposti
I presupposti per poter richiedere la sospensione del mutuo sono i seguenti:
- Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore ad Euro 250.000,00;
- Come anticipato, il mutuo deve essere acceso da almeno 1 anno (e pagate le prime 12 rate mensili) al momento della presentazione della domanda;
- In caso di ritardo del pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
- In caso di mutuo cointestato è sufficiente che uno solo dei contraenti abbia le condizioni di cui sopra.
COME fare domanda?
Per poter richiedere la sospensione del mutuo è necessario presentare alla propria banca l’apposito modulo del Mef.