Ravvedimento operoso, mettersi in regola col Fisco
Con il RAVVEDIMENTO OPEROSO puoi metterti in regola col Fisco e regolarizzare il pagamento di imposte o tasse non pagate o pagate in misura insufficiente. Scopri come fare per ridurre le sanzioni!
Ravvedimento operoso: come mettersi in regola?
Nel caso in cui non avessi provveduto a pagare le tasse, per esempio l’IMU, l’IRPEF o l’IVA, o non hai presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza, puoi comunque rimediare.
Infatti, il mancato pagamento o il pagamento in misura insufficiente di un’imposta può essere sanato, effettuando volontariamente il pagamento che comprende:
- l’imposta dovuta
- la sanzione in misura ridotta
- gli interessi
Ravvedimento operoso e sanzioni ridotte
L’aliquota della sanzione varia in funzione di quanti giorni sono trascorsi dalla data di scadenza del pagamento dell’imposta al giorno del pagamento. In particolare le sanzioni sono pari:
– allo 0,1% (1/5 di 1/10 del minimo pari al 15%) per ogni giorno di ritardo, per pagamenti effettuati entro 14 giorni dalla data di scadenza del pagamento dell’imposta;
– all’ 1,50% (1/10 del minimo pari al 15%) dell’imposta, per pagamenti effettuati dopo 14 giorni ed entro 30 giorni dalla data di scadenza;
– all’ 1,67% (1/9 del minimo pari al 15%) dell’imposta, per pagamenti effettuati dopo 30 giorni ed entro 90 giorni dalla data di scadenza;
– al 3,75% (1/8 del minimo pari al 30%) dell’imposta, per i pagamenti effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
– al 4,29 % (1/7 del minimo pari al 30%) per i pagamenti effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
– al 5,00 % (1/6 del minimo pari al 30%) per i pagamenti effettuati oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
– al 6,00 % (1/5 del minimo pari al 30%) per i pagamenti effettuati a seguito di accertamento (processo verbale di constatazione della violazione, PVC) e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio. Sono escluse dal ravvedimento in questione le violazioni di cui all’art. 6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto) e art. 11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D.Lgs. 471/1997.
Si precisa che il minimo della sanzione è pari:
– al 15% per pagamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza
– al 30 %per pagamenti effettuati dopo 90 giorni dalla scadenza
Ravvedimento operoso e interessi legali
Oltre all’imposta e alle sanzioni, dovrai pagare anche gli interessi legali.
Gli interessi devono essere calcolati al tasso legale annuo dal giorno della scadenza del pagamento dell’imposta al giorno in cui la suddetta imposta viene pagata.
Ricordati che nel modello F24 che utilizzerai per il pagamento, dovrai indicare il codice tributo dell’imposta, il codice tributo della sanzione e quello degli interessi.
Come fare il ravvedimento operoso
Per sanare la violazione commessa e fare il ravvedimento operoso dell’imposta, è necessario effettuare un versamento utilizzando il modello:
- F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’IVA, l’IRAP, le ritenute e le imposte per le successioni;
- F24 con elementi identificativi, per l’imposta di registro sulle locazioni;
- F23 per le altre imposte indirette
Ravvedimento operoso: possibile rateizzazione?
No. Se utilizzi il ravvedimento operoso, dovrai versare le somme dovute in un’unica rata, non rateizzabile!
Termini del ravvedimento operoso
Puoi effettuare un pagamento con il ravvedimento operoso per tutti i tributi dell’Agenzia delle Entrate anche se:
- la violazione è già stata contestata e notificata a chi l’ha commessa;
- siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
- siano iniziate altre attività di accertamento
NON PUOI più effettuare un pagamento con il ravvedimento operoso nel caso in cui hai ricevuto una notifica relativa a:
- atti di liquidazione e di accertamento, comprese
- comunicazioni di cui all’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 (controlli automatici delle dichiarazioni)
- comunicazioni di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 (controlli formali delle dichiarazioni).
Per approfondire le informazioni relative al ravvedimento operoso visita il sito di Agenzia delle Entrate.